Alto Adige: nuova ordinanza sull'obbligo di mascherine nei reparti che ospitano pazienti fragili
Sanità. Sono state prorogate fino al 30 giugno 2024, le misure disposte con l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 02.05.2023 in materia di contrasto alla pandemia da Covid19 dopo la cessazione dello stato d’emergenza nazionale. Si tratta, in sostanza, dell’obbligo d’indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano pazienti fragili o definiti a rischio dal direttore sanitario. Nello specifico, l’ordinanza firmata dal Presidente Arno Kompatscher conferma l’obbligo d’indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie vige anche nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e precisamente negli ambiti e nelle situazioni che vengono definite a rischio dal direttore medico della struttura. Ai fini di questa previsione dell’ordinanza n. 5 del 02.05.2023, per le strutture in cui non è prevista la figura del direttore sanitario, le relative determinazioni sono assunte dal referente sanitario della struttura o da altra figura medica che esercita similari funzioni per la struttura, comunque questa figura sia denominata. I responsabili delle suddette strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Negli altri reparti delle strutture sanitarie, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Come in precedenza, non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. Le disposizioni dell’ordinanza firmata il 4 gennaio 2024 hanno efficacia immediata.