Cooperative sociali, ecco le linee guida
La nuova legge provinciale sugli appalti pubblici del dicembre 2015 ammette procedure ad hoc nel settore dei servizi alla persona, con agevolazioni per le cooperative sociali nell’assegnazione dei servizi. Almeno il 2% dei contratti di spesa annuale per le forniture di beni e servizi diversi da quelli sociali, sanitari e educativi, infatti, deve essere comunque affidato alle cooperative sociali. Allo scopo la legge prevede anche l’elaborazione di specifiche linee guida vincolanti per gli enti pubblici appaltanti.
La Giunta provinciale, in attuazione della legge, ha approvato le linee guida sia sugli affidamenti di beni e di servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo che sulle clausole sociali. Le linee guida disciplinano i bandi di gara, i capitolati di gara, le lettere d’invito e le richieste di offerta da parte degli enti pubblici, nonché le convenzioni stipulate con le cooperative. Beneficiarie del provvedimento sono le cooperative sociali iscritte nella sottocategoria B (cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e i relativi consorzi cooperativi della sottocategoria C.
Cooperative sociali, come favorire l’impiego di persone svantaggiate
Per l’appalto di servizi e le forniture di valore inferiore a 40mila euro si può procedere con affidamento diretto e le offerte sono valutate prevalentemente secondo il potenziale di integrazione sociale del progetto. Invece per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (209mila euro), accanto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli enti appaltanti possono individuare specifiche clausole sociali. Si tratta di requisiti e contenuti che le imprese partecipanti al bando si impegnano ad applicare per favorire l’impiego di persone svantaggiate. Nella valutazione si prevede per queste aziende un punteggio per il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale. Ogni clausola sociale ha i suoi criteri di valutazione: ad esempio numero di persone svantaggiate impiegate, ore lavorative, tipo di contratto, mansioni, piani di formazione. In questo modo l’inclusione sociale delle persone più deboli entra a pieno titolo tra i criteri di scelta dei fornitori dell’ente pubblico, fondamentale per aumentare le opportunità delle persone svantaggiate e non pensare solo in termini di mercati protetti o di assistenza.