Commercio – vendita di liquidazione
Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi. Sono eseguite esclusivamente per lo scopo di vendere tutte o gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.
Le merci devono essere vendute per i seguenti motivi:
- cessione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in un altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
- giubileo aziendale ogni decimo anno di attività.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
Il titolare deve comunicare la vendita di liquidazione almeno 10 giorni prima della data d’inizio della vendita tramite apposita comunicazione all’Ufficio Servizi Economici del Comune tramite lo sportello unico digitale SUAP.
È da allegare una lista delle merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l’indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita. Deve riportare in particolare le date di inizio e termine della vendita.
La vendita deve essere effettuata durante l’orario normale dei negozi e nei soli locali dell’esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l’adempimento della condizione indicata nella comunicazione (cessione dell'attività commerciale, trasferimento dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali di vendita).