Periodi di riscaldamento nel Comune di Appiano s.S.d.V.
Con DPR del 26 agosto 1993, n. 412, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono state emanate disposizioni in materia di risparmio energetico che prevedono, tra l’altro, la limitazione del tempo di funzionamento degli impianti di riscaldamento.
La restrizione dipende dalla zona in cui si trova l’edificio.
A tal fine sono state previste le seguenti zone:
Zona | Ore di riscaldamento al giorno | Periodo |
---|---|---|
A | massimo 6 ore di riscaldamento | dal 1 dicembre al 15 marzo |
B | massimo 8 ore di riscaldamento | dal 1 dicembre al 15 marzo |
C | massimo 10 ore di riscaldamento | dal 15 novembre al 31 marzo |
D | massimo 12 ore di riscaldamento | dal 1 novembre fino al 15 aprile |
E | massimo 14 ore di riscaldamento | dal 15 ottobre fino al 15 aprile |
F | nessuna limitazione |
Per l’applicazione di questa disposizione, i comuni italiani sono stati classificati singolarmente, e nello specifico i comuni dell’Alto Adige sono stati classificati esclusivamente come zona E o F.
Ai sensi della Tabella “A” allegata al DPR n. 412/1993 il Comune di Appiano sulla Strada del Vino è stato classificato come zona F.
Di conseguenza nel Comune di Appiano sulla Strada del Vino non sono poste limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento.
A titolo informativo la classificazione dei comuni limitrofi:
- Zona E: Bolzano, Andriano, Terlano, Vadena e Laives
- Zona F: Caldaro s.S.d.V., Appiano s.S.d.V.